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Fatturazione Perdite #Covid19
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Un credito in compensazione contabile di fatto dopo emissione
della fattura elettronica notificata al protocollo PEC Agenzia Delle Entrate
Questo credito potrà essere anche usato per pagare imposte future
o stornare di fatto importi soggetti a pignoramento esecutivo
estinguendolo sempre in compensazione

Fondamenti giuridici certi per iniziare la fatturazione diretta impresa agenzia entrate

SULLA BASE DEL FATTO CHE GENERA IL DIRITTO NEL MERITO DI QUANTO SEGUE

SE VOI STATE CAMMINANDO PER STRADA E VI CADE UN VASO DI FIORI
SULLA TESTA E' SI UN CASO FORTUITO MA LA RESPONSABILITA' RICADE
AL  PROPRIETARIO DEL VASO CHE SARA' LUI CHE DOVRA PROVVEDERE
AL PAGAMENTO DELL'INTERO DANNO CAUSATO

PERTANTO NELLO STESSO CASO SOPRA CITATO LO STATO ITALIANO
E' IL PROPRITARIO DELL'ITALIA DOVE OGNI ITALIANO E' RESIDENTE
E RIMANE DI SUA COMPTENZA IL PAGAMENTO INTERO DEL DANNO
CAUSATO DURANTE IL PERIODO NON ANCORA TERMINATO #COVID19
E RISULTANO SECONDO IL CODICE CIVILE E LA COSTITUZIONE
IL RISARCIMENTO COMPLETO DEI DANNI CHE OGNI SINGOLA
AZIENDA HA SUBITO DURANTE IL LOCKDOWN

NELLA FATTURA CHE DOVRA' FARE DIRETTAMENTE ALL' AGENZIA DELLE
ENTRATE MEDIANTE FATTURAZIONE ELETTRONICA DOVRA' INDICARE
LA SEGUENTE DICITURA

FATTURAZIONE PERDITE #COVID19 PER IL PERIODO DAL(inserire la data in cui è iniziata la chiusura)
AL (inserire la data in cui ha terminato la chiusura)

IMPORTO  (indicare l'importo in riferimento di fatturazione mensile mesi 2019 )

ESENTE IVA
In Italia vige un principio: se l’importo da fatturare non ha la natura di corrispettivo, cioè di remunerazione di una prestazione effettuata (ad esempio, il pagamento di un servizio reso) ma costituisce un indennizzo per un danno subito, allora alla fattura non si applica l’imposta sul valore aggiunto, cioè l’Iva
A questo punto, occorre distinguere tra il risarcimento danni derivante da responsabilità contrattuale (cioè dalla violazione di un precedente vincolo giuridico tra le parti) e quello proveniente, al contrario, da responsabilità extracontrattuale  
Danno subito da altro soggetto
Il danno (perdita che il soggetto subisce) può essere
Danno Patrimoniale
Danno emergente: effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato
Lucro cessante: mancato guadagno del danneggiato
Danno che il soggetto patisce a seguito della violazione di un valore della personalità umana
non suscettibile di diretta valutazione economica, ma di valutazione equativa.

Fondamenti giuridici certi per iniziare la fatturazione diretta impresa agenzia entrate

ARTICOLO CODICE CIVILE 2043
Nesso di causalità tra fatto e danno
Il danno è risarcibile solo se è conseguenza del fatto dannoso. Criteri sono:
Causalità materiale: il fatto come condizione necessaria del danno
Causalità giuridica: ragionevole probabilità, secondo criteri di regolarità statistica, che quel fatto produca quel danno. Causalità diretta e immediata.
Ci può essere un concorso di più criteri di imputazione e quindi se più soggetti, rispondono solidalmente delle conseguenze di un fatto illecito, si applicano a ciascuno i diversi criteri di imputazione che sono a carico da dimostrare dello stato Italiano in fase di risarcimento
Concorso del danneggiato al verificarsi dell'evento (art. 1227 c.c.): se c'è mancanza di diligenza e questa provoca o aggrava il danno si ha una riduzione proporzionale della responsabilità.

COLPA
La colpa è il mancato impegno della diligenza richiesta per un certo tipo di attività: negligenza, imprudenza o imperizia, quindi inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Principio di carattere generale era che non c'è responsabilità senza colpa. La colpa deve essere provata dal danneggiato

Responsabilità oggettiva (IN QUESTO CASO SAREBBE LO STATO ITALIANO NON EDIFICIO)
Responsabilità per malfunzioni di edificio (stato Italiano)
il proprietario(stato Italiano)  è responsabile dei danni cagionati dalla rovina del proprio edificio. Prova liberatoria è che deve provare che la rovina non dipende né da una mancata manutenzione né da vizi di costruzione.
Ne bis in idem
NE BIS IN IDEM (“non due volte per la medesima cosa”) è il principio secondo il quale nessuno può essere punito due volte per la stessa azione, sancito dal codice di procedura penale, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (divieto di un secondo giudizio previsto dall'articolo 4, protocollo n. 7), dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
Ciò vale per procedimenti di natura diversa, con un diverso giudice naturale precostituito per legge, come per il procedimento penale e quello civile teso al risarcimento del danno, o il doppio sistema sanzionatorio penale e amministrativo: dagli esiti indipendenti e che di fatto comportano che un cittadino sìa processato due volte per il medesimo fatto. In vari casi, il codice penale prevede una pena detentìva unita a una sanzione penale pecuniaria.

ARTICOLI COSTITUZIONE
ART 24 Tutti possono agire in Giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi
ART 25 Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla leggi
ricordando che l’unico stato di emergenza per la costituzione Italiana è la guerra  
e non il dichiarato stato pandemico.
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